Normativa

Copertura assicurativa

NOI Associazione ha stipulato una polizza assicurativa con Janua Broker. Il progetto alla base di questa operazione è tutelare responsabili, volontari, animatori, istruttori,…e quanti si danno da fare, mettendo a disposizione il loro tempo libero per gli altri.

Condizioni generali

Garanzia assicurativa per i tesserati e volontari di NOI Associazione, iscritti ai Circoli affiliati ai rispettivi  Comitati Territoriali, all’interno o all’esterno della sede dei Circoli, durante le attività  istituzionali (promozione sociale, cultura, sport, ricreazione, tempo libero, teatro, musica, media, comunicazione, formazione, animazione, turismo, ecc.) purchè il tutto rientri nell’ambito delle attività proprie dei Circoli, sia regolarmente organizzato dagli stessi, sia svolte sotto la diretta responsabilità  e sorveglianza di persone appositamente preposte dal Circolo, deliberate dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzate.

Infortunio

Assicurazione per infortuni subiti da tutti coloro che rivestono una carica sociale all’interno dei Circoli, i tesserati e i volontari all’interno o all’esterno della sede del Circolo, durante le attività  istituzionali. Previsto rimborso spese e cura effettivamente sostenute a causa dell’infortunio.

Attività  comprese in garanzia – Prove, allenamenti, gare, partite, anche competitive di sport quali:
-ciclismo, podismo, golf, pesca non subacquea, scherma, calcio, calcetto, volley, basket, bocce, tennis, e tennis da tavolo, sci, ecc.
-tiro con l’arco e con balestra, purchè praticati in appositi spazi attrezzati
-alpinismo non agonistico fino al terzo grado
-lotta, judo, karatè, free climbing, purchè praticati in palestra o appositi spazi
Limiti d’età : nessuno

Responsabilità  civile verso terzi

Per danni involontariamente causati a terzi, per fatto illecito proprio e/o dei tesserati, nell’organizzazione di attività  associative istituzionali svolte sotto la responsabilità  e sorveglianza di persone (maggiorenni) appositamente incaricate dal Circolo.

Protezione legale

Protezione legale, compresi i relativi oneri occorrenti all’Associazione per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale per fatti illeciti propri e di associati. Estensioni al D.L. 626/1994, al D.L. 494/1996, al D.L. 155/1997.
Quanto sopra presentato è solo un estratto della sintesi della Polizza Assicurativa.
Qui di seguito, viene messo a disposizione dei soli Responsabili dei Circoli-oratori una sintesi maggiormente dettagliata.

Procedura denuncia di sinistro

E’ presentata dal Circolo-oratorio che ha organizzato l’attività  durante la quale si è verificato l’evento, indipendentemente dall’appartenenza del tesserato.
L’apposito modulo di denuncia va compilato con precisione in ogni sua parte, senza dimenticare di apporre le firme.
– La denuncia di infortunio va inviata in originale (o tramite PEC) esclusivamente alla Segreteria NOI Territoriale (NOI Treviso), SENZA alcun documento allegato.
– La Segreteria Territoriale (NOI Treviso), mediante sottoscrizione della denuncia da parte del Responsabile, attesta il numero e la data di rilascio della tessera per il diritto alla liquidazione di eventuale indennità.
– Janua Broker comunicherà  al danneggiato o infortunato l’avvenuta denuncia e chiederà eventuali documenti sanitari e di spesa.


Contratto di comodato (Codice Civile, Libro IV, artt. 1803-1812)

I Circoli-oratori non possono dimenticare che gli ambienti utilizzati per le proprie attività sono, nella maggior parte dei casi, di proprietà della parrocchia. Questi ambienti vengono, quindi, “prestati” all’Associazione (Circolo-oratorio) per lo svolgimento delle attività istituzionali.

È auspicato e raccomandato che ogni Circolo formalizzi il rapporto con la parrocchia attraverso un Contratto di Comodato d’uso degli ambienti.

DEFINIZIONE di COMODATO: il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (Codice Civile, Libro IV, art. 1803).

Il comodato, detto anche “prestito d’uso”, ha larga e diffusa applicazione nella vita di tutti i giorni (il prestito di un libro, di un’auto, di uno strumento di lavoro, …)

Caratteristica essenziale del comodato è la gratuità; ma in capo al comodatario (colui che riceve) nascono alcune obbligazioni:

  • obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • obbligo di non cedere a terzi senza il consenso del comodante;
  • obbligo di usare la cosa secondo la natura della cosa stessa e con le modalità pattuite;
  • obbligo di restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, o in difetto di un termine di scadenza, a semplice richiesta del comondante. Vale a dire che la restituzione può essere richiesta anche prima della scadenza del termine eventualmente prefissato.

Il contratto di comodato, di regola, deve essere redatto in bollo e registrato presso l’Ufficio del Registro Atti Privati, previo versamento dell’imposta fissa.

Il contratto di comodato può anche essere solo verbale: sulla parola, e l’articolo 22 del Dpr 131/1986 prevede l’obbligo di registrazione dei contratti verbali solo nel caso in cui vi sia l’enunciazione del contratto in un altro atto scritto tra le parti, come ad esempio nello scambio di corrispondenza.

È importante sottolineare che, una volta definito il contratto di comodato, il comodatario (Circolo-associazione) non può dare in uso a terzi gli ambienti oggetto del contratto se non con il nullaosta del comodante (parrocchia). Se in qualche determinata situazione ambo le parti convengano per prestare a terzi determinati ambienti, è opportuno far firmare al gruppo che usufruirà di questo “prestito” una liberatoria.

Ad eccezione del locale autorizzato per l’eventuale licenza di somministrazione (=bar), l’uso di tutti gli altri ambienti può essere condiviso con altre realtà associative presenti in parrocchia.

Una funzione molto importante espletata dal contratto di comodato è la definizione della contribuzione alle spese (in genere quelle ordinarie e di gestione) di cui si farà carico l’Associazione-circolo. È questo il sistema più logico e formalmente corretto che un Circolo-oratorio può adottare per aiutare anche economicamente la parrocchia, proprietaria degli ambienti dati in comodato.


S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)

L’ambito di collaborazione della SIAE con il Ministero delle Finanze, del 24 marzo 2000 è fissato dal DM 7 giugno 2000; corrisponde all’articolo 74-ter del DPR 633 del 1972, e attribuisce agli a-genti SIAE poteri di accessi, ispezioni, verifiche sia rispetto a soggetti che svolgono attività di spet-tacolo, sia ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la legge 398/1991, mediante ispezioni do-cumentali, redazioni di processi verbali relativi all’attività di controllo, e controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso.

La Circolare Ministeriale 5 dicembre 2000, n. 224/E, al punto 3) detta anche i limiti ai poteri della SIAE. Secondo tale direttiva, il personale della SIAE, che effettua verifiche e controlli, non può invitare i contribuenti a comparire presso gli uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Tuttavia, poiché con la SIAE si avrà sempre più a che fare, per effetto delle molteplici convenzioni dalla stessa stipulate con Enti pubblici e di servizio pubblico, si consiglia di tenere un comporta-mento di collaborazione e di fiducia proficuo e vantaggioso per tutti.

Fino al 1999 Spettacoli e Intrattenimenti erano assoggettati a due imposte: l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e l’Imposta sugli Spettacoli. Dal 2000 è confermata l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), è abolita l’Imposta sugli Spettacoli e introdotta l’Imposta sugli Intrattenimenti (ISI). Non si tratta di un cambio di nome o di una sostituzione: il cambiamento è una vera riforma che riconosce agli spettacoli connotazioni culturali, riservando agli stessi l’agevolazione di essere assoggettati alla sola IVA, e non più a due imposte, come fino al 1999.

Negli Intrattenimenti prevale l’aspetto ludico e di puro divertimento, che implica la partecipazione attiva del fruitore, che gioca, canta, balla, ecc. Negli Spettacoli prevale l’aspetto culturale. Lo spettatore partecipa passivamente, ascolta o guarda l’evento così come gli è rappresentato, oppure interviene alla manifestazione come visitatore di una mostra o esposizione.

INTRATTENIMENTI         Attività che presentano prevalentemente l’aspetto ludico e del puro divertimento, che implicano la partecipazione attiva del fruitore, che gioca, canta, balla, ecc…

PAGAMENTO DI ISI E IVA

SPETTACOLI     Attività con connotazione culturale. Lo spettatore partecipa passivamente, guarda l’evento così come gli viene rappresentato o interviene alla manifestazione come visitatore.

PAGAMENTO IVA

La revisione, frutto di una volontà legislativa, mitiga il complessivo carico impositivo a favore di alcune attività ritenute meritevoli di tutela in funzione della loro valenza socio-culturale, e precedentemente escluse da ogni riconoscimento di merito, quali spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, opera lirica, concerti di musica, ecc.

La legge premia coloro che promuovono esibizioni musicali “dal vivo” escludendo tali attività dall’ambito applicativo dell’imposta sigli intrattenimenti, e assoggettandolo solo all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Invece, le esecuzioni musicali “meccaniche”, cioè effettuate tramite supporti analogici o digitali, ovvero per quegli eventi nei quali l’esecuzione di musica dal vivo non ha una rilevanza quantitativa prevalente sul complesso della musica diffusa nell’ambito della manifestazione (di durata inferiore al 50% dell’orario di apertura dell’esercizio o dell’ambiente) è stata mantenuta l’ordinaria assogettabilità alla doppia imposizione (IVA e Intrattenimenti).

[fonte: Periodico NOIBook, “La gestione del Circolo 2 – edizione 2005”, edito da NOI Associazione, al quale si rimanda per una più approfondita disanima]

Accordo S.I.A.E.

Nell’ottobre 2002 il Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e il Presidente Nazionale di NOI Associazione hanno sottoscritto l’Accordo-Quadro che comprende la normativa e il trattamento tariffario applicabile per le utilizzazioni del repertorio amministrato dalla Sezione Musica nell’ambito delle attività associative svolte dagli Oratori e Circoli affiliati a NOI Associazione.

Il testo dell’accordo è fornito integralmente perché tutti i circoli affiliati abbiano la possibilità di individuare in esso i casi di applicazione per le molteplici attività continuative o saltuarie da essi svolte.

Si ricorda che per usufruire di tali tariffe agevolate è necessario presentare all’Ufficio SIAE territorialmente competente, il Certificato di affiliazione a NOI AssociazioneI che viene distribuito ai Circoli dalla nostra Segreteria.


Formazione addetti del settore alimentare

La normativa della Regione Veneto in materia di formazione di addetti del settore alimentare in questi anni ha subito modifiche e semplificazioni.

Il percorso della normativa ha inizio con l’abrogazione  dei “libretti sanitari”, documento che certificava l’iscrizione del volontario al Servizio Sanitario Nazionale e l’idoneità al servizio di somministrazione di alimenti.
Tale intervento (Legge regionale del 19/12/2003, n. 41) aveva affidato alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per la predisposizione di percorsi  formativi/informativi professionali obbligatori per gli addetti alla manipolazione e vendita di sostanze alimentari (corsi ex libretto),  organizzati da enti riconosciuti (i così detti corsi “ex libretto sanitario”, di 3 ore, che per tanti anni sono stati svolti).
Un ulteriore avanzamento della normativa avvenne nel 2012 con il DGR 2898, dove venivano chiariti ed imposti alcuni standard minimi, al fine di garantire il rispetto di criteri uniformi dell’attività formativa sul territorio regionale; in tale decreto venivano fissati anche i requisiti necessari per i formatori ed istituito un “Elenco regionale dei docenti”, pubblicato sul sito regionale.
Ma pochi mesi dopo, nel 2013, tutto cambia nuovamente!
Con la pubblicazione della legge regionale del 19/03/2013, n.2 (in vigore dal 22/03/2013) e della circolare esplicativa dell’art.5, si affida al datore di lavoro (per i Circoli NOI, al Legale Rappresentante) il ruolo di impartire la formazione/informazioni ai propri addetti alla somministrazione.
La conseguenza diretta  dell’entrata in vigore della norma è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro ha la facoltà di decidere, del tutto autonomamente, tutti gli aspetti della formazione.
In particolare:
•    modalità della formazione (in aula, per iscritto, a voce, con verifiche o senza…)
•    i contenuti minimi
•    la durata
•    l’eventuale necessità di rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo
•    i requisiti del docente (in caso decida di affidare ad altri il ruolo di formatore)
•    le modalità di attestazione/registrazione della formazione

Nel differenziare la tipologia di operatori, caratterizzati dalla manipolazione o dalla non manipolazione diretta  di alimenti, si rende noto che, per coloro che non manipolano direttamente gli alimenti, le misure formative/informative sono assolte con la presa visione e sottoscrizione del Decalogo delle norme comportamentali.

PER CIRCOLI NOI

La sottoscrizione del decalogo delle norme comportamentali rappresenta la formazione minima che un datore di lavoro (Legale Rappresentante dei un circolo NOI) deve dimostrare di aver compiuto, a fronte di un controllo igienico sanitario da parte delle autorità di competenza.
Con tale documento, stilato dall’Organizzazione Mondiale della sanità, si mira non solo a garantire la prevenzione di malattie trasmesse dagli alimenti, ma anche la qualità e sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l’Associazione NOI, attraverso il Book 17 “Meritare fiducia”, ha creato un sussidio per la formazione dei propri operatori, addetti alla manipolazione di alimenti e sostanze che può essere utilizzato da tutti i Circoli per la formazione interna. Ciò non toglie che i Circoli creino dei corsi di formazione appositi, con docenti qualificati esterni.

Utile per tutte persone che prestano servizio al bar del Circolo è il Promemoria del bravo turnista.

CORSO HACCP: COS’E’?

Il corso HACCP, comprende tutte le direttive per garantire la salubrità degli alimenti tramite la prevenzione e deve essere svolto da tutte le persone che lavorano nel settore alimentare, in particolare da chi è a contatto con gli aliment e bevande.

NOI Treviso, volendo venire in aiuto ai circoli che non sempre hanno l’opportunità o le competenze per provvedere alla formazione in tale settore, propone due percorsi, che si differenziano a seconda che il circolo sia nel territorio gestito dall’ULSS 2 Marca Trevigiana o che sia appartenente ad altre ULSS.

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Circoli che afferiscono all’ULSS 2 Marca Trevigiana.

NOI Treviso – APS ha aderito ad un progetto dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, relativo alla semplificazione del sistema di autocontrollo.
I circoli che afferiscono territorialmente a questa unità sanitaria possono partecipare a questi corsi che prevedono la certificazione del circolo come “microimpresa”, snellendo tutte le procedure relative alla salvaguardia della salute dei fruitori del bar.
Oltre al corso, i circoli devono provvedere alla compilazione del Manuale di buone prassi di igiene nella manipolazione degli alimenti.

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Circoli che NON afferiscono all’ULSS 2 Marca Trevigiana.

NOI Treviso – APS organizza corsi per la regolarizzazione anche dei bar dei circoli extra ULSS 2.
Il circolo riceverà la formazione completa, con rilascio di un certificato per ciascun partecipante.
Oltre al corso, i circoli devono provvedere alla compilazione del Manuale HACCP.

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Freccia segnaletica rossa | Grafica, Stampa e Web | FeltydeLa salute del “consumatore” deve essere sempre garantita e salvaguardata.
Il Legale Rappresentante deve sempre essere tutelato da eventuali responsabilità penali.
Per questo è necessario che i volontari che prestano servizio al bar rinnovino le conoscenze in materia di HACCP periodicamente.
Per questo il rinnovo della formazione è caldamente consigliato ogni tre anni. Ciò permetterà anche di acquisire tutte le ultime novità riguardanti questa tematica.


Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51: “Tutela della salute dei non fumatori”

Con l’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, denominato “Tutela della salute dei non fumatori”, è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

  • quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  • quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, e dunque attrezzati con idonei impianti di ventilazione e di ricambio dell’aria.

Nello specifico, il divieto di fumo è esteso anche ai circoli privati nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande. A meno che qualche Circolo od oratorio non intenda dotarsi di spazi differenziati e ventilati per i fumatori come previsto dalla legge, l’unica strada percorribile è quella di vietare del tutto il fumo nei propri locali, esponendo dei cartelli con:

  • la dicitura “Vietato Fumare”
  • il riferimento alla Legge 3/03
  • il riepilogo delle sanzioni per i trasgressori e l’indicazione delle Autorità preposte al controllo, alla vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni stesse

Queste le sanzioni previste:

  • da 27,50 a 275,00 Euro per chi fosse sorpreso a fumare in una zona in cui vige il divieto;
  • da 55,00 a 550,00 Euro per chi fuma dove è vietato, accanto a donne in stato di gravidanza oppure vicino a bambini fino a 12 anni;
  • da 220,00 a 2.200,00 Euro per i proprietari dei locali che non rispettano la nuova normativa dimenticandosi di applicare gli appositi cartelli con il “Divieto di fumare”.

Soffermiamoci ora su un aspetto importante da non sottovalutare. La nuova Legge, prevede che nel cartello “Vietato Fumare” siano espressamente segnalati gli incaricati alla vigilanza sul divieto di fumo. Però, nelle nostre realtà oratoriali, è possibile che questi incaricati siano molti (in base al numero di responsabili delle attività e di turnisti del bar). Era quindi poco pratico prevedere un adeguato spazio nel cartello per l’inserimento di una decina (o più) di nomi, con il rischio di dover rifare il cartello ogni qual volta venga aggiunto un volontario/operatore nel Circolo-oratorio. Ecco, allora, la necessità di predisporre il “Modulo di delega alla vigilanza del divieto di fumo”. Con questo documento il Presidente del Circolo dichiara per iscritto quali persone sono incaricate a svolgere questa funzione di controllo. Tale documento, debitamente compilato, deve essere tenuto presso il Circolo, pronto per esser esibito in caso di contestazioni e/o controlli.

Nel sito internet del Ministero della Salute sono state pubblicate delle risposte a frequenti domande in merito all’applicazione del nuovo articolo di Legge sul divieto di fumo. Ne abbiamo riportate alcune che possono essere di aiuto anche per le realtà oratoriali.


Reperimento di fondi e risorse per le A.P.S.

In questi ultimi mesi c’è un gran parlare nel mondo Non profit del “Fund Raising”, ossia delle varie possibilità a disposizione delle Associazioni di reperire risorse. È fuori discussione che per poter organizzare attività ed iniziative a favore dei propri Soci è necessario poter contare su disponibilità finanziarie, idonee e congruenti ai propri scopi istituzionali.
Bisogna, quindi, sapersi muovere in questo senso, predisponendo piani d’azione, annuali o pluriennali, individuare progetti di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
La normativa nazionale, in questa materia, negli ultimi anni ha fatto diversi passi in avanti. E’ necessario conoscerla, per poterla “sfruttare” appropriatamente e per saper presentare ad eventuali “benefattori” le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare.