Da lunedì 8 marzo è possibile procedere all’ iscrizione per gli enti APS al riparto del 5 per mille 2021.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Per chi non avesse mai provveduto alla richiesta del 5 per mille, la procedura e la tempistica è la seguente:
• 12 aprile 2021: il Circolo deve provvedere alla compilazione dell’istanza di accreditamento che dovrà essere trasmessa utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità di accesso indicate nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate” al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/come-accedere-servizi-online-agenzia.
A fronte della sempre maggiore informatizzazione delle procedure per l’iscrizione, si consiglia, per la trasmissione telematica, di consultare il proprio commercialista o un Caf.
NOI Treviso può supportare i Circoli che ne faranno richiesta tramite il proprio consulente, al costo di € 30,00. La documentazione richiesta dalla nostra segreteria è:
1. modello per l’iscrizione al 5 per mille.
2. Carta d’identità e Codice Fiscale del Legale Rappresentante in carica
Tale documentazione dovrà essere consegnata in originale alla nostra segreteria entro e non oltre 06 aprile 2021.
• 20 aprile 2021: sul sito dell’Agenzia delle Entrate viene pubblicato l’elenco provvisorio degli iscritti. Il circolo dovrà verificare la presenza di eventuali errori che potranno essere corretti entro il 30 aprile 2021.
• 10 maggio 2021: viene pubblicato l’elenco definitivo degli enti iscritti al 5 per mille.
Una delle novità di quest’anno, introdotte dal DPCM 23 luglio 2020, è semplificazione delle modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del contributo. In sostanza, gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. È stato quindi eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo.
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